
Congetture, nel senso generico di supposizioni, ipotesi intorno a cose incerte, opinioni che si fondano su apparenze probabili, su deduzioni personali. Nella convinzione che sulle norme costituzionali si possa solo congetturare; che, quindi, la ‘scienza’ del diritto costituzionale sia un sapere congetturale. Quelle costituzionali sono, infatti, delle norme ‘astratte’, che, a partire dalla loro produzione, procedono lungo la linea di una proiezione nel corso della quale l’incidenza temporale fa sì che esse si concretizzino in uno sviluppo storico e reale. Di questo sviluppo sono artefici le leggi e la giurisprudenza costituzionale. Al costituzionalista compete l’ordinata archiviazione delle virtualità costituzionali confermate dalla storia nel registro legislativo e giurisprudenziale e la traduzione dei risultati storici in nuovi schemi interpretativi. Gli spetta poi la prospettazione di ulteriori virtualità, che potranno essere coltivate dal legislatore ed accolte dalla mediazione giurisprudenziale. Ancora congetture, magari in accezioni più pregnanti, come proposizioni valide nei casi considerati e non ancora contraddette. Ma pur sempre congetture, esposte alla falsificazione da uno scarto della maggioranza parlamentare o dalla rottura di un precedente giurisprudenziale. Congetture costituzionali, come sapere rarefatto e fragile delle virtualità espresse dalle norme costituzionali nel sempre rinnovato intervallo fra testualità normativa e storia.